Ogni coppia composta da persone dello stesso sesso può costituire un'unione civile davanti al Sindaco o ad un ufficiale dello Stato Civile delegato.
L'unione civile è l’istituto previsto nel nostro ordinamento riservato alle coppie di persone dello stesso sesso, regolato dalla Legge 76/2016.
In caso di coppia composta da almeno un cittadino residente in Italia, l'unione è obbligatoriamente preceduta dalla verifica degli impedimenti, una procedura sostanzialmente identica alle pubblicazioni di matrimonio, ma che non prevede l'atto di pubblicazione.
Prima della costituzione, le parti, previo accordo con l’ufficio di Stato Civile, devono compilare l’apposito modulo in cui indicano i dati dei testimoni (uno per parte) allegando copia di un documento di identità degli stessi e il regime patrimoniale che intendono scegliere.
L’unione civile è preceduta dalla verifica degli impedimenti da parte dell’ufficiale dello Stato Civile. Le parti devono contattare l’ufficio al fine di fissare un appuntamento per la richiesta, in cui dichiareranno la volontà di costituire l’unione e l’assenza di impedimenti previsti dalla stessa Legge n. 76/2016 e dal codice civile, che sono sostanzialmente gli stessi del matrimonio.
I cittadini non italiani devono produrre un nulla-osta all’unione civile (o al matrimonio con la persona dello stesso sesso) rilasciato dalla competente autorità estera.
Il nulla-osta può essere sostituito da un certificato di capacità di sottoscrivere un’unione con allegato modulo plurilingue redatto da un Paese dell'Unione europea ai sensi del Regolamento UE 2016/1191.
Qualora sia impossibile produrre il nulla-osta perché la legge straniera non riconosce il diritto all’unione civile, o al matrimonio tra persone dello stesso sesso, il cittadino può esibire un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato o, infine, un’autocertificazione in cui dichiara lo stato libero.
Ricevuta la richiesta di costituzione dell'Unione civile, l'Ufficiale dello Stato civile redige un processo verbale, in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta. Il processo verbale dovrà essere sottoscritto dai richiedenti contemporaneamente e congiuntamente e dall'ufficiale dello stato civile.
La richiesta di costituzione dell'Unione civile può essere fatta anche da persona che ne ha avuto incarico (procura speciale con semplice dichiarazione) dalle parti.
Dopo 30 giorni dalla richiesta, o anche prima se l’ufficiale dello Stato Civile ha completato le verifiche, previa comunicazione alle parti dell'ufficiale di stato civile, è possibile costituire l’unione civile.
Al momento della costituzione dell'unione civile le parti possono scegliere di indicare il cognome comune ( la parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome) e il regime della separazione dei beni.
Costituzione di unione civile
Dopo 30 giorni dalla richiesta, o anche prima se l’ufficiale dello Stato Civile ha completato le verifiche, previa comunicazione alle parti dell'ufficiale di stato civile, è possibile costituire l’unione civile.
Legge 76/2016
art. 70-bis del DPR 396/2000, modificato dal Dlgs 5/2017
E' possibile celebrare l'unione civile in Casa degli Alicesi o in Biblioteca comunale.