A chi è rivolto
Possono presentare le DAT tutte le persone che siano:
- maggiorenni
- capaci di intendere e di volere
Descrizione
Le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento), conosciute anche come Testamento biologico, sono state introdotte nell’ordinamento giuridico italiano con la legge n. 219 del 22 dicembre 2017.
Come fare
INFORMAZIONI PER IL DISPONENTE
In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:
- accertamenti diagnostici
- scelte terapeutiche
- singoli trattamenti sanitari
È importante prima di scrivere una DAT acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale).
Non esistono moduli previsti dalla Legge.
Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare.
La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:
- dal notaio (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio), in entrambe i casi il notaio conserva l’originale
- presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza (con scrittura privata) che provvede all’annotazione in un apposito registro
- presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata)
- presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili)
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Nelle stesse forme le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.BANCA DATI NAZIONALE DELLE DAT
Tutte le DAT consegnate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all’estero sono trasmesse e inserite nella Banca dati nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della Salute dalla legge di bilancio 2018. La Banca dati DAT, regolamentata dal DM 10 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 17 gennaio 2020, è stata attivata a partire dal 1 febbraio 2020.Per le DAT raccolte a partire dal 1 febbraio 2020 deve essere acquisito il consenso del disponente per la trasmissione di copia della DAT alla Banca dati nazionale delle DAT (ovvero indicare dove esse siano reperibili). Il disponente può anche esprimere il consenso per ricevere una notifica via email dell’avvenuta registrazione delle proprie DAT nella Banca dati nazionale.
RUOLO DEL FIDUCIARIOLa Legge 219/2017 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.Il fiduciario accetta l'incarico dal disponente ed il suo nominativo viene registrato nella Banca dati nazionale insieme a quello del disponente.Se il disponente ha nominato più di un fiduciario solo il primo verrà inserito in banca dati. Gli altri potranno essere rilevati dal medico che eventualmente accede alla DAT.
Cosa serve
Per la consegna delle DAT il disponente deve presentarsi munito di:
- documento identificativo, in corso di validità, e di una fotocopia dello stesso;
- atto/scrittura già redatto contenente le DAT;
- copia di documento di identità in corso di validità dell'eventuale fiduciario;
Per depositare le DAT è necessario compilare e presentare il modulo di richiesta e sottoscrivere per presa visione l'informativa privacy, entrambi reperibili nell'apposita sezione modulistica.
Se c'è la nomina di un fiduciario che ha espressamente accettato tale nomina, anche quest'ultimo deve sottoscrivere per presa visione l'informativa privacy.
Cosa si ottiene
DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento)
Tempi e scadenze
Alla consegna il modulo verrà protocollato.
L'ufficio invierà via PEC al Ministero della Salute la richiesta di iscrizione alla banca dati nazionale.
L'interessato, oltre all' iscrizione, può scegliere di trasmettere alla banca dati anche il documento scansionato della propria DAT .
La conferma dell'avvenuta iscrizione viene inviata a ciascun richiedente direttamente dal Ministero della Salute, tramite email. Per ricevere la conferma è quindi necessario che l'interessato indichi, al momento del deposito in comune, un indirizzo di posta elettronica.
Quanto costa
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Riferimenti Normativi
Legge n. 219 del 22 dicembre 2017
D.M. 10 dicembre 2020 n. 168
Riferimenti Normativi Locali
- Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 20/10/2018 _ Istituzione del Registro Comunale delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento sanitario (DAT). Approvazione del Regolamento di Gestione
- Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2021 _ Modifica del Registro Comunale delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento Sanitario (DAT) e del relativo regolamento di gestione
Condizioni di servizio
Informazioni utili sulla stesura delle DAT
L'ufficiale di Stato Civile non prende parte alla stesura delle DAT né fornisce informazioni in merito al contenuto delle stesse. Coloro che necessitano di aiuto per la stesura possono rivolgersi alle associazioni di riferimento che si occupano del tema.
IN CASO DI CAMBIO DEL COMUNE DI RESIDENZA
Se si cambia comune di residenza il disponente non deve presentare nuovamente le proprie DAT nel nuovo comune, a meno che non intenda modificare la disposizione. Infatti la copia delle DAT trasmessa alla Banca dati nazionale rimane registrata e disponibile per essere consultata, come previsto dalla legge, da parte del medico che abbia in cura il disponente che si trovi in situazioni di incapacità di autodeterminarsi.
Documenti allegati
Contatti
Collegamenti
Argomenti:Pagina aggiornata il 29/11/2023