A chi è rivolto
A tutti i cittadini residenti maggiorenni.
Descrizione
La convivenza di fatto, riconosciuta dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, è costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sessi diversi, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile tra loro o con altre persone.
Come fare
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Alice Castello, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia.
Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi presso lo sportello anagrafico per effettuare la variazione di residenza o abitazione.
Se si vuole dichiarare una convivenza di fatto è necessario compilare il modulo di dichiarazione di convivenza di fatto.
L'ufficio anagrafe verificherà i requisiti di convivenza stabile della coppia attraverso una visita, all'indirizzo dichiarato, da parte della Polizia Locale.
CONTRATTO DI CONVIVENZA
Le parti che costituiscono una convivenza di fatto possono inoltre disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o un avvocato. Il contratto è facoltativo e non impedisce l’esistenza e la dichiarazione della convivenza di fatto all’Anagrafe né il godimento dei diritti previsti dalla legge (commi da 50 a 65).
Il notaio o avvocato che provvede alla stipula del contratto di convivenza o all’autentica della scrittura privata deve trasmetterla all’Anagrafe del comune di residenza degli interessati entro 10gg, per la registrazione e la certificazione, al fine dell’opponibilità ai terzi degli accordi patrimoniali in esso contenuti.
Il contratto di convivenza può contenere:
- indicazione della residenza;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni (il regime patrimoniale può essere modificato in qualsiasi momento nel corso della convivenza).
Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni questi si hanno per non apposti.
Il contratto di convivenza può essere affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:
- in presenza di vincolo matrimoniale, unione civile o altro contratto di convivenza;
- in violazione del comma 36 dell'art. 1 Legge 76/2016;
- da persona minorenne;
- da persona interdetta giudizialmente;
- in caso di condanna per diritto di cui all'articolo 88 del codice civile.
Cosa serve
Per potere essere considerata convivenza di fatto e godere dei diritti previsti dalla legge, le parti della coppia devono possedere entrambe i seguenti requisiti:
- Essere maggiorenni
- Convivere stabilmente con iscrizione anagrafica comune
- Avere un legame affettivo stabile
- Prestarsi reciproca assistenza sia materiale che morale
- Non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone
- Non essere parenti né affini o adottati tra di loro
Le parti devono compilare il modulo di costituzione di convivenza di fatto, allegando un documento di identità in corso di validità.
Per i cittadini stranieri è necessario presentare idonea documentazione originale rilasciata dalle loro autorità competenti, ai sensi della legge 218/1995, articoli 24 e ss.
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
Il requisito della stabile convivenza viene accertato verificando l'iscrizione anagrafica e richiede quindi l’iscrizione nello stesso stato di famiglia. La competenza è dell'Anagrafe, che deve anche registrare e certificare l'eventuale contratto di convivenza.
I tempi ordinari di gestione del procedimento di registrazione della convivenza di fatto sono di 2gg lavorativi a partire dalla richiesta di iscrizione anagrafica o dalla separata dichiarazione di convivenza di fatto.
I tempi di registrazione del contratto di convivenza sono di 2 gg dalla ricezione della documentazione trasmessa da parte del notaio o avvocato (entro 10 gg dalla stipula).
Quanto costa
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Riferimenti Normativi
Legge 20 maggio 2016 n. 76 (art. 1, commi 36-65)
Condizioni di servizio
EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI CONVIVENZA DI FATTO
In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:
- hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38)
- in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39)
- ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41)
- diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45)
- successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44)
- inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45)
- diritti del convivente nell'attività di impresa (art. 1 comma 46)
- ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48)
- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).
CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO
La convivenza di fatto cessa in caso di :
- morte del convivente
- matrimonio o unione civile del convivente o tra le parti
- scissione anagrafica, cambio di residenza o cancellazione per irreperibilità di una delle parti
- dichiarazione di cessazione presentata da una o entrambe le parti
- in ogni altro caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla legge ai commi 36 e 37 per il riconoscimento di una convivenza di fatto
Documenti allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 29/11/2023