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Certificati anagrafici

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Dal 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore della Legge di stabilità per l’anno 2012 (che ha modificato l'art.40 del d.p.R. n.445/2000), le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in merito a stati, qualità personali e fatti sono validi ed utilizzabili SOLO nei rapporti tra privati.

Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono SEMPRE sostituibili con l'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

Portale ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) - Certificati

A chi è rivolto

A tutti i cittadini

Descrizione

Dal 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore della Legge di stabilità per l’anno 2012 (che ha modificato l'art.40 del d.p.R. n.445/2000), le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in merito a stati, qualità personali e fatti sono validi ed utilizzabili SOLO nei rapporti tra privati.

Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono SEMPRE sostituibili con l'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

Come fare

Dal 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore della Legge di stabilità per l’anno 2012 (che ha modificato l'art.40 del d.p.R. n.445/2000), le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in merito a stati, qualità personali e fatti sono validi ed utilizzabili SOLO nei rapporti tra privati.

Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono SEMPRE sostituibili con l'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti AD ACQUISIRE D’UFFICIO le informazioni oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotte dagli interessati. Gli uffici comunali continueranno a rilasciare certificati, su richiesta degli interessati, da utilizzare solo ed esclusivamente nei rapporti tra privati (come anche specificato da un’apposita dicitura che verrà riportata sul certificato stesso), applicando l’imposta di bollo sulla base della vigente normativa.

E' ammesso il rilascio di certificati a soggetti privati rivolti alla Pubblica Amministrazione, esclusivamente nei seguenti casi:
- Certificati diretti in Paesi esteri;
- Certificati diretti ad uffici giudiziari nell'ambito della loro attività giurisdizionale;
- Certificato da produrre alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

L’esenzione dall’imposta di bollo verrà applicata nel caso in cui il certificato sia destinato ad un uso per il quale la normativa preveda l’esenzione dall’imposta stessa.

Altri certificati rilasciati dall'ufficio anagrafe
L'art.33 del d.P.R. n.223/1989, prevede che l'ufficiale di anagrafe rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, oltre che ai certificati di anagrafe e stato di famiglia, anche ogni altra informazione contenuta nell'ANPR.
Pertanto l'ufficio anagrafe, rilascia i seguenti certificati ANPR:

- certificato anagrafico di nascita
- certificato anagrafico di morte
- certificato anagrafico di matrimonio
- certificato di cancellazione anagrafica
- certificato di cittadinanza
- certificato storico di cittadinanza (limitatamente al periodo di iscrizione in ANPR)
- certificato di esistenza in vita
- certificato di residenza
- certificato di residenza AIRE
- certificato di stato civile
- certificato di stato di famiglia
- certificato di stato di famiglia e di stato civile
- certificato di residenza in convivenza
- certificato di stato di famiglia AIRE
- certificato di stato di famgilia con rapporti di parentela
- certificato di stato libero
- certificato anagrafico di unione civile
- certificato di contratto di convivenza
- certificato storico di residenza alla data (limitatamente al periodo di iscrizione in ANPR)

Dati non certificabili
Non costituiscono materia di certificazione (art.35 del d.P.R. n.223/1989) le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti:
- la professione, arte o mestiere,
- la condizione non professionale,
- il titolo di studio,
- il domicilio digitale,
- la condizione di senza fissa dimora
- il titolo di soggiorno.

Tutti i cittadini possono richiedere online, per se stessi o per un componente della propria famiglia anagrafica, un certificato accedendo alla propria area personale del sito web ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)

Cosa serve

Tutti i certificati anagrafici sono soggetti ad imposta di bollo (art.1 legge n.642/1972) e/o a diritti di segreteria (tabella D Legge n.604/1962), ad eccezione di quelli  in cui è prevista l’esenzione a norma di legge.

Se il certificato che si richiede è per un uso per la quale la legge ne prevede l’esenzione, sulla richiesta deve essere riportata la norma che prevede l’esenzione. Per la certificazione non esente da imposta di bollo il costo del documento è di Euro 16,00 (imposta di bollo) più i diritti di segreteria.

Tutti i cittadini possono richiedere online, per se stessi o per un componente della propria famiglia anagrafica, un certificato accedendo alla propria area personale del sito web ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)

Cosa si ottiene

Certificati anagrafici

Tempi e scadenze

I certificati anagrafici hanno una validità di 6 mesi dalla data del loro rilascio, se disposizioni di legge o regolamentari non prevedano una validità superiore. Resta, invece, confermata la validità illimitata per i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni.

Quanto costa

Diritti di segreteria

€ 0,26

In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52)

€ 16,52

Accedi al servizio

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Riferimenti Normativi

D.P.R. 223/1989 ("Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente")
D.P.R. 445/2000 ( "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa")
Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella Sezione I “Agenda e identità digitale”, al comma 1 dell’articolo 2, sostituisce integralmente l’articolo 62 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Condizioni di servizio

Si vedano link sottostanti

Documenti allegati

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni anagrafiche (63,5 KB)
modulo per dichiarazione sostitutiva di certificazioni anagrafiche
dichiarazione sostitutiva certificazioni anagrafiche per minore o incapace (69,5 KB)
Modulo per dichiarazione sostitutiva di certificazioni anagrafiche rese per minore o incapace
richiesta certificato (17,63 KB)
modulo di richiesta certificato anagrafico

Contatti

Contatti generali

Collegamenti

Argomenti:Pagina aggiornata il 05/12/2023


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