La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino.
La denuncia di nascita può essere resa da:
– uno dei genitori (se coniugati) o necessariamente da entrambi se non coniugati;
– persona con procura speciale di uno dei genitori;
– un medico, ostetrica o qualsiasi persona che abbia assistito al parto.
Chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.
La dichiarazione di nascita puo’ essere fatta, alternativamente presso:
- l’ospedale o la casa di cura dove e’ avvenuta la nascita ed è ricevuta dal direttore sanitario o da persona da lui delegata;
- il Comune nel cui territorio e’ avvenuta la nascita;
- il Comune di residenza dei genitori, se diverso da quello di nascita;
- il Comune di residenza della madre, se diverso da quello di nascita, quando i genitori hanno residenze differenti;
- il Comune di residenza del padre, se diverso da quello di nascita, quando i genitori hanno residenze differenti e sono d’accordo.
Cognome del bambino
Ai sensi della sentenza n. 131/2022 della Corte Costituzionale, il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. Questo principio trova applicazione sia per il figlio nato nel matrimonio sia per quello nato fuori dal matrimonio.
Analogamente il figlio adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.
Il cognome del figlio nato da genitori entrambi stranieri viene determinato applicando la legge nazionale del figlio stesso (come previsto dall’art. 24 della legge n. 218/1995 e s.m.i.).
Nome del bambino
Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso; può essere composto da uno o più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. Tutti gli elementi del nome (prima dell'eventuale virgola) saranno riportati negli estratti e nei certificati di stato civile ed anagrafici.
È vietato imporre al neonato: lo stesso nome del padre vivente, lo stesso nome del fratello o della sorella viventi, un cognome, nomi ridicoli o vergognosi.
Casi particolari
Neonato nato in Italia da genitori italiani residenti all'estero (A.I.R.E.): la dichiarazione può essere fatta solamente presso il Comune dove è avvenuta la nascita o presso l'ospedale dove è avvenuta la nascita.
Nascite avvenute nell'abitazione privata: l'interessato può effettuare la denuncia di nascita presso lo Stato Civile del Comune di Nascita o di residenza della madre, nelle modalità sopra indicate.
Genitori di età inferiore ai 16 anni: occorre autorizzazione del giudice tutelare.
Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto.
Documento valido di identità personale del/i dichiarante/i.
Nell' ospedale dove è avvenuta la nascita: la registrazione deve essere effettuata entro 3 giorni dalla nascita. L'atto viene successivamente inviato dalla direzione sanitaria all’ufficio di stato civile del comune di residenza indicato dai genitori.
Nel comune di residenza della madre e/o del padre: la registrazione della nascita deve essere effettuta entro 10 giorni dalla nascita, presso l’Ufficio dello Stato Civile. Se i genitori risiedono in comuni diversi la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni, l'iscrizione anagrafica del neonato viene sempre effettuata presso il comune di residenza della madre, che è competente anche per l’attivazione del codice fiscale.
Nel Comune dove è avvenuta la nascita: entro 10 giorni dalla nascita, presso l’Ufficio dello Stato Civile che successivamente inoltrerà la documentazione al Comune di residenza della madre (competente per la residenza e codice fiscale del neonato).
Se la dichiarazione è resa dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; del ritardo viene data segnalazione al Procuratore della Repubblica.
Una volta registrato il bambino in anagrafe verrà generato il codice fiscale e verrà consegnato ai genitori copia provvisoria.
In seguito riceveranno, da parte dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo di residenza la tessera sanitaria del bambino.